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ACCESSO CIVICO


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D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (consultabile su www.normattiva.it)

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l'adozione diprocedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il D.Lgs. n. 3372013 ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" dove ogni cittadino può, quindi, consultare tutti documenti dell'attività degli uffici comunali per i quali la legge prevede la pubblicazione.

Accesso civico “semplice” -  concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Che cos'è l’accesso civico previsto dall’articolo 5, comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

E' il diritto di qualsiasi cittadino a richiedere  ad una pubblica amministrazione, senza indicare motivazioni   documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione  obbligatoria ai sensi del decreto stesso (articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere redatta sul apposito modulo  riportato in allegato.

 

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Che cos'è l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

L'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA – Freedom of Information Act) è il diritto di chiunque – senza indicare motivazioni - di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e non oggetto di pubblicazione obbligatoria (quindi ulteriori rispetto a quelli pubblicati), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, e deve essere redatta sul modulo  riportato in allegato.

Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso civico può essere presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:  comunedizevio@comune.zevio.vr.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo:  COMUNE DI ZEVIO - Via Ponte Perez n. 2 

- a mano: all’ufficio protocollo  

L’istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d’identità del sottoscrittore.

 

A chi presentare l’istanza
L’istanza deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’unità organizzativa che detiene i dati e i documenti richiesti  - Laddove il richiedente non sia in grado di individuare l’U.O. che detiene i dati e documenti richiesti può indirizzare la richiesta indicando genericamente "al funzionario competente"

Unità Organizzativa

Dirigente

Telefono

E-mail

Segreteria-Affari Generali

Dr.ssa Eleonora Votano

045-6068422

 

 

comunedizevio@comune.zevio.vr.it

 

 

Economico-Finanziaria

 

045-6068415

comunedizevio@comune.zevio.vr.it

 

Servizi alla Persona e alla Famiglia

Dr. Giuseppe Vozza

045-6068442

comunedizevio@comune.zevio.vr.it

 

Lavori pubblici-Patrimonio

Arch. Chiara Catapano

045-6068436

comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sviluppo e Controllo del territorio e delle attività- Ambiente ed Ecologia

Ing. Paolo Vangelista

045-6068430

comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Tempi del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati, pertanto, qualora il responsabile del procedimento, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato individui soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Zevio, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

 

L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti (c.d. accesso documentale/ordinario), disciplinato dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che risponde ad una ratio diversa e risulta pertanto ancora in vigore.  


Allegati


Inserito il 22/02/2021 da STEFANIA.ANDREETTA ed aggiornato al 21/10/2021 da STEFANIA.ANDREETTA
Periodo di pubblicazione dal 01/01/2017 al 31/12/2199

REGISTRI DEGLI ACCESSI


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Documento

Allegati


Inserito il 22/02/2021 da STEFANIA.ANDREETTA ed aggiornato al 13/01/2023 da ALICE.DOMANIN
Periodo di pubblicazione dal 01/01/2017 al 31/12/2027

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